Chi può fare il progettista? Ecco cosa dice la legge

Il progettista riveste un ruolo fondamentale nel settore edilizio, essendo la figura professionale incaricata di concepire, sviluppare e redigere i progetti tecnici delle opere da realizzare, sia in ambito privato che pubblico. Ma chi può ricoprire questa funzione secondo la normativa italiana? Sebbene il termine sia talvolta usato in modo generico, la legge attribuisce alla figura del progettista requisiti ben precisi e responsabilità che non possono essere trascurate. È centrale, dunque, chiarire quali requisiti debba possedere chi intende svolgere questa professione, in modo sia autonomo sia nell’ambito di lavori pubblici.

Requisiti professionali e abilitazioni

Per poter assumere il ruolo di progettista, è necessario essere un professionista tecnico laureato o diplomato secondo il tipo di intervento. In Italia, possono esercitare la funzione di progettista:

  • Architetti iscritti all’Albo professionale degli Architetti;
  • Ingegneri iscritti all’Albo degli Ingegneri;
  • Geometri abilitati e iscritti all’Albo dei Geometri.

L’accesso all’Albo passa attraverso il conseguimento di titoli di studio specifici, come lauree o diplomi tecnici, e il superamento dell’esame di abilitazione professionale. Solo a seguito dell’iscrizione regolare all’Albo, il professionista tecnico acquista la legittimazione legale a firmare progetti di opere pertinenti alla propria competenza. La specifica abilitazione e il settore di iscrizione determinano anche l’ambito di intervento: ad esempio, il geometra può redigere progetti relativi a edilizia civile semplice, mentre opere più complesse restano riservate ad architetti e ingegneri.

Nei lavori pubblici e negli appalti la richiesta di professionalità si eleva ulteriormente. Possono essere nominati progettisti solo coloro che, oltre all’abilitazione e all’iscrizione, vantano specifica esperienza nel settore e, talvolta, ulteriori abilitazioni richieste dal tipo di opera (ad esempio, per lavori strutturali o impiantistici di rilevante complessità). Il quadro normativo individua altresì l’esigenza di formazione continua e aggiornamento periodico sulle normative tecniche, di sicurezza e ambientali.

Normativa di riferimento e compiti principali

La funzione di progettista viene definita dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle Norme tecniche per le costruzioni. Il progettista ha il compito di sviluppare tutte le fasi del progetto, dalla fattibilità tecnico-economica fino alla redazione esecutiva, garantendo che ogni elaborato sia completo sotto il profilo tecnico, conforme alle normative vigenti e adeguato alle esigenze della collettività e della committenza . Le competenze spaziano dunque tra:

  • Progettazione architettonica;
  • Progettazione strutturale e impiantistica;
  • Predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per le autorizzazioni;
  • Valutazione e gestione della sicurezza (d.lgs 81/08) e degli aspetti ambientali;
  • Coordinamento del progetto e dei professionisti coinvolti.

Il progettista, inoltre, svolge un ruolo di primo piano nella verifica della conformità urbanistica e nel rispetto della normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria e di accessibilità. Ogni progetto deve essere formalmente presentato e depositato presso le autorità competenti dal professionista abilitato, il quale risponde penalmente e civilmente della regolarità e della correttezza del proprio operato .

Responsabilità legali e deontologiche

Essere progettista non significa solo avere un titolo ma implica concrete responsabilità. Quando il progetto presenta errori o carenze — come il mancato rispetto delle leggi urbanistiche o la sottovalutazione dei vincoli tecnici — il progettista è chiamato a rispondere, sia nei confronti del cliente sia delle autorità, per i danni diretti e indiretti provocati dall’opera .

Le responsabilità possono essere suddivise in:

  • Civile: risarcimento per danni materiali o patrimoniali derivanti da errori di progettazione o omissioni.
  • Penale: in caso di violazione di norme che comportino pericolo per la pubblica incolumità, come danni o crolli, oppure qualora il professionista favorisca la realizzazione di opere abusive .
  • Deontologica: sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine o collegio professionale di appartenenza, fino alla sospensione o radiazione dall’Albo.

La legge attribuisce quindi al progettista un obbligo di diligenza qualificata, imponendo l’aggiornamento costante delle competenze e il rispetto delle regole scritte e delle buone pratiche tecniche.

Particolarmente delicato è il caso degli abusi edilizi: se emerge, ad esempio, che il professionista ha redatto un progetto difforme dalla normativa o ha agevolato condotte illecite, è passibile di sanzioni severe, dalla multa all’arresto, oltre alla sospensione dall’Albo . Questo ribadisce come la figura del progettista sia centrale non solo nella fase creativa ma anche nel garantire la legalità delle procedure edilizie.

Ruolo del progettista nei lavori pubblici e compatibilità con altri incarichi

Nei lavori pubblici, la figura del progettista assume ulteriore rilievo. La legge stabilisce il principio di separazione delle funzioni tra chi progetta, chi dirige i lavori e chi svolge funzioni di controllo. Tuttavia, con alcune eccezioni, nelle piccole amministrazioni o contratti di importo minore, lo stesso soggetto può cumulare il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di progettista, purché soddisfi stringenti requisiti di esperienza, formazione e abilitazione .

Nei grandi appalti, invece, la normativa impone che le diverse figure professionali siano distinte, per evitare conflitti di interesse e garantire un controllo efficace sulla qualità dell’opera . Il professionista incaricato dovrà dimostrare di possedere:

  • Competenze tecniche specifiche per il settore dell’appalto;
  • Esperienza comprovata, variabile in base all’importo dei lavori;
  • Possesso di titoli abilitanti ed eventuali specializzazioni aggiuntive richieste a norma di legge.

La stazione appaltante ha la facoltà di scegliere progettisti interni all’ente o ricorrere a professionisti esterni, selezionati tramite apposite procedure di gara. Tuttavia, in qualunque contesto, la responsabilità personale del progettista resta sempre in capo al soggetto che firma e presenta la documentazione progettuale.

Conclusione: un ruolo riservato a pochi con specifiche qualifiche

Dunque, può svolgere la funzione di progettista solo chi ha acquisito abilitazione, formazione tecnico-professionale e iscrizione all’Albo relativo. Le responsabilità di questa figura sono molteplici e severe, abbracciando tutti gli aspetti della legalità edilizia, della sicurezza e della tutela dell’ambiente. Per questo, il percorso per diventare progettista non è accessibile a chiunque, ma premia chi dimostra competenze, integrità e aggiornamento costante. La normativa italiana, attraverso leggi, regolamenti e disposizioni tecniche, tutela così la qualità delle opere e i diritti di cittadini e collettività.

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