Come sospendere il pagamento dell’IMU: ecco in quali casi è possibile farlo legalmente

La sospensione del pagamento dell’IMU rappresenta una delle tematiche più discusse fra i contribuenti italiani, soprattutto in periodi di incertezza economica, riforme fiscali o eventi straordinari che possono colpire la disponibilità e l’utilizzo degli immobili. Nonostante la legge fiscale imponga regole precise sulla scadenza e sull’obbligo di versamento, esistono alcune specifiche circostanze in cui è possibile richiedere la sospensione o beneficiare di una temporanea esenzione. Gli strumenti normativi e le procedure da seguire però non sono sempre chiari; ecco un approfondimento sulle principali situazioni e istruzioni utili.

Casi previsti dalla legge per la sospensione del pagamento

La sospensione del pagamento dell’IMU non è un diritto generalizzato per tutti gli immobili, ma può essere riconosciuta soltanto in alcune condizioni particolari previste dai decreti legislativi e dalle recenti modifiche normative. Tra le ipotesi tipiche di sospensione o esenzione si annoverano:

  • Abitazione principale: L’IMU non è dovuta sull’immobile destinato a residenza principale del proprietario, purché non si tratti di abitazioni di categoria catastale di lusso (A/1, A/8, A/9). Ai fini dell’esenzione è indispensabile che il proprietario stabilisca la residenza e la dimora abituale presso l’immobile stesso. Questo principio è stato confermato anche da recenti pronunce e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
  • Sospensione straordinaria per decreti emergenziali: In circostanze eccezionali, come crisi pandemiche o eventi di rilevanza nazionale, il Governo può deliberare la sospensione di specifiche rate dell’IMU. Un esempio è il decreto che ha sospeso l’acconto di giugno per alcune tipologie di immobili, come abitazioni principali (non di lusso), immobili rurali e quelli di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Restano esclusi dalla sospensione gli immobili di pregio e i capannoni industriali. La misura è spesso correlata all’obbligo di versamento differito in caso di mancata riforma fiscale.
  • Inagibilità e inutilizzo dell’immobile: Se l’immobile subisce danni strutturali che ne impediscono l’uso regolare (ad esempio per calamità naturali o lavori di ristrutturazione), il contribuente può presentare una specifica domanda di sospensione del tributo al concessionario, documentando l’impossibilità di utilizzo. Occorre fornire prove circostanziate e seguire la procedura prevista dall’ufficio tributi comunale.
  • Contenzioso tributario in corso: Quando il contribuente avvia un ricorso contro l’accertamento o la pretesa dell’IMU, la situazione del debito può risultare “congelata” in attesa del giudizio finale. Tuttavia, la prescrizione continua e il pagamento resta sospeso solo per la parte contestata, senza interrompere del tutto il termine di prescrizione fiscale.

Procedura per richiedere la sospensione

Per beneficiare della sospensione legale della riscossione dell’IMU, la normativa impone la presentazione di apposita domanda di sospensione utilizzando il modulo standard “SL1 – Sospensione legale della riscossione”. La procedura è regolata in modo rigoroso per garantire che la sospensione sia concessa solo nei casi previsti dalla legge:

  • Si compila il modulo SL1, indicando i dati della cartella di pagamento, il numero di riferimento, la data di emissione, l’ente creditore e tutte le informazioni identificative della pretesa fiscale.
  • Devono essere esplicitati i motivi della domanda, sia di natura giuridica che fattuale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di sospensione (ad esempio le ricevute di eventuali pagamenti già eseguiti, perizie tecniche per inagibilità o atti contestati).
  • Il contribuente dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto affermato, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
  • La domanda può essere presentata tramite invio PEC all’Agenzia delle Entrate Riscossione, consegnata allo sportello competente oppure inoltrata online nell’area riservata del sito dell’ente.

La domanda di sospensione può essere presentata una sola volta per ciascun atto di pagamento; in caso di diniego o mancata risposta dell’ente, resta la possibilità di promuovere un ricorso tributario presso la Commissione competente. Importante sottolineare che durante il periodo di sospensione l’ente non può procedere alla riscossione coattiva del tributo, ma il debito resta “in stand-by” fino alla decisione sull’istanza.

Alternativamente, nel contesto di una controversia aperta, le parti possono avviare una istanza di conciliazione giudiziale: il contribuente e l’ente discutono un accordo che può prevedere il pagamento rateizzato, la riduzione del debito e lo stralcio di sanzioni. Questo procedimento non ha uno schema rigido e va condiviso con il giudice tributario prima dell’udienza.

Interruzione e sospensione dei termini di prescrizione

Un aspetto fondamentale quando si richiede la sospensione o ci si trova in situazioni di incertezza sul pagamento riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione per l’IMU. Il mancato pagamento comporta una sanzione amministrativa, mentre il debito può estinguersi per prescrizione quinquennale, a meno che non intervengano atti interruttivi.

  • La notifica di una cartella di pagamento, di una ingiunzione fiscale o di un sollecito formale interrompono il termine di prescrizione. Dopo ogni atto interruttivo, il conteggio della prescrizione riparte da zero e si calcola nuovamente per 5 anni dal giorno successivo all’atto.
  • Anche le comunicazioni scritte e raccomandate inviate dall’ufficio tributi del Comune possono costituire atti di riconoscimento o intimazione e quindi interrompere la prescrizione.
  • Viceversa, l’avvio di un ricorso tributario da parte del contribuente non interrompe né sospende la prescrizione del credito, perché il debito resta “congelato” ma il decorso continua se il Comune non compie atti nel frattempo.

Immobili esclusi dalla sospensione e deducibilità IMU

Non tutti gli immobili possono beneficiare della sospensione del pagamento. Restano esclusi secondo la normativa corrente:

  • Immobili di lusso (categorie A/1, A/8, A/9): non godono dell’esenzione e sono generalmente esclusi anche dalle sospensioni straordinarie deliberate attraverso decreti di urgenza.
  • Capannoni industriali e altri immobili non destinati ad uso abitativo principale: in genere sono esclusi dalle sospensioni emergenziali, salvo casi specifici indicati nelle norme di settore.

Va aggiunto che, per gli immobili strumentali utilizzati dalle imprese, si sta lavorando a norme che permettano la deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa, ma questa facoltà non equivale mai a una sospensione automatica del pagamento.

Sospensione per eventi eccezionali e nuove riforme

Periodicamente, il legislatore valuta la sospensione del pagamento dell’IMU a fronte di eventi eccezionali quali emergenze sanitarie, calamità naturali o processi di riforma fiscale. In questi casi la sospensione viene predisposta tramite decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri, con elenchi dettagliati di immobili inclusi e clausole di salvaguardia. In assenza di riforma definitiva, spesso la sospensione comporta il semplice differimento del termine di versamento al periodo successivo.

Iter di rettifica e documentazione necessaria

Per ottenere la sospensione, la presentazione della domanda deve essere accompagnata da dossier documentali che attestino la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge: dichiarazioni catastali, certificazioni di inagibilità, ricevute di pagamento, copie di atti giudiziari o fiscali.

In caso di errori di calcolo, erronea attribuzione della categoria catastale o contestazione degli importi richiesti, occorre presentare istanza di rettifica agli uffici dell’Agenzia del Territorio secondo le procedure tecniche indicate. Se l’accertamento viene annullato o corretto, la sospensione dell’IMU può essere sancita dalla stessa amministrazione.

Quando il contribuente ritiene illegittima la richiesta dell’ente, può inoltre attivare il procedimento di ricorso in Commissione Tributaria. Durante il giudizio, il pagamento resta sospeso per le somme contestate fino alla decisione definitiva.

Ruolo del diritto reale nell’imposizione dell’IMU

Deve essere sottolineato che è tenuto al pagamento dell’IMU il proprietario o chi vanta su di esso un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario o il titolare del diritto di abitazione. I locatari (in affitto) invece non sono soggetti all’IMU; il tributo resta in capo al locatore.

Particolari eccezioni sono previste nel caso dell’immobile assegnato all’ex coniuge o dato in comodato d’uso ai parenti in linea retta, ma anche in questi casi le condizioni per la sospensione o l’esenzione sono molto restrittive e devono essere attentamente documentate e dichiarate ai fini fiscali.

In definitiva, la sospensione del pagamento dell’IMU è legalmente consentita soltanto nelle ipotesi rigorosamente individuate dalla normativa: immobili adibiti a prima casa (non di lusso), immobili inagibili, immobili oggetto di decreti di sospensione emergenziale, oppure nel caso di ricorsi pendenti e contenziosi. Ogni domanda di sospensione deve essere suffragata da prove documentali e seguire la procedura formale indicata dai regolamenti dell’ente locale o nazionale. Eventuali tentativi di sospendere il tributo in assenza dei requisiti previsti dall’ordinamento possono portare a sanzioni e a una ripresa immediata dei termini di riscossione coattiva.

Per approfondire tematiche collegabili al concetto di imposta o a specifiche norme sulle proprietà immobiliari, è utile consultare anche i regolamenti aggiornati e le circolari applicative emanate dalle autorità competenti.

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